Con l’entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 viene chiarito in modo esplicito un principio già previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08:
la formazione dei lavoratori deve avvenire prima dell’avvio dell’attività lavorativa assegnata.
Il nuovo Accordo supera definitivamente ogni ambiguità interpretativa e rafforza un approccio già noto: la formazione non è un adempimento successivo, ma una fase integrante dell’organizzazione del lavoro.
Cosa significa per le aziende
Questo principio si applica in particolare in caso di:
La formazione deve, quindi, essere pianificata prima dell’avvio operativo, in modo coerente con il ruolo e le mansioni assegnate.
La soluzione organizzativa
Per supportare le aziende in modo concreto, mettiamo a disposizione:
Questo consente di:
"Nessun allarme, ma un’opportunità per organizzare la formazione in modo più chiaro ed efficace".
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Nota a margine – D.L. Sicurezza 159/2025 (conv. L. 198/2025): deroga “entro 30 giorni” per alcuni settori Oltre al principio generale (formazione prima dell’inizio delle mansioni), la legge di conversione del D.L. 159/2025 ha introdotto un termine specifico per alcuni ambiti: negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione obbligatoria e l’eventuale addestramento specifico possono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro. Lo stesso termine vale anche in caso di somministrazione di lavoro (lavoratori interinali): i 30 giorni decorrono dall’inizio dell’utilizzazione/missione. |
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