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COVID-19: Formazione a distanza in videoconferenza sincrona

Fonte: Redazione S&I

Formazione a distanza tramite videoconferenza in modalità sincrona

A seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria, le aziende fanno sempre più ricorso alla formazione in videoconferenza per soddisfare le necessità di contemperare l’obbligo formativo sancito dal D.Lgs. 81/08 con le esigenze di sicurezza e protezione dei lavoratori.
Allo stato attuale non esiste una definizione normativa del temine “videoconferenza”.
L’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (Allegato I) e la Circolare del Ministero dell’Interno del 22 giugno 2016 hanno definito la videoconferenza sincrona quale strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo “residenziale”, modalità formativa che poteva essere utilizzata per la formazione in SSL anche prima dell’emergenza in atto.


La Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 22 giugno 2016 riporta, nelle definizioni:
Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.


Risulta evidente che la videoconferenza sincrona, con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono, sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula potendosi connotare come attività di tipo “residenziale”.
Tali attività devono essere organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma.
In base a quanto sopra esposto si ritiene che, in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la tracciabilità di tutti i partecipanti e la costante interazione in tempo reale tra loro, le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza. Resta inteso che la modalità di collegamento o distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

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