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Manutentori antincendio qualificati: cosa cambia dal 26 settembre 2026

Fonte: redazione S&I

Manutentori antincendio qualificati: cosa cambia dal 26 settembre 2026
Decreto Controlli - D.M. 1/9/2021 e D.M. 22/9/2026


Cosa cambia con il Decreto Controlli e cosa deve verificare l'azienda che affida la manutenzione


Dal 26 settembre 2026 è pienamente operativo l'obbligo di qualificazione dei tecnici che eseguono controlli e manutenzione su impianti, attrezzature e sistemi antincendio. La novità non riguarda solo le ditte di manutenzione: anche il datore di lavoro che affida il servizio deve sapere chi interviene sui propri presidi e con quale qualifica.

26/09/2026: obbligo di qualifica in vigore

31/03/2027 : fine del regime transitorio

 

Cosa cambia 


Con la scadenza del 25 settembre 2026 è entrato pienamente in vigore l'art. 4 del D.M. 1° settembre 2021, il cosiddetto Decreto Controlli. Da ora controllo e manutenzione dei presidi antincendio possono essere svolti solo da un Tecnico Manutentore Qualificato, con attestato rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dopo una valutazione.

La qualifica non è generica: vale per le specifiche tipologie di presidio per cui il tecnico è stato valutato, come estintori, reti idranti, porte tagliafuoco e impianti di rivelazione e allarme. Un tecnico qualificato per gli estintori, ad esempio, non è per questo abilitato a intervenire sulle porte tagliafuoco.

 

Il regime transitorio fino al 31 marzo 2027


Il D.M. 22 settembre 2026 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2026) ha introdotto nel Decreto Controlli l'art. 6-bis, che prevede una disposizione transitoria. I tecnici che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza di valutazione possono continuare a operare:

■ solo per le tipologie di presidio indicate nell'istanza;

■ fino alla conclusione della procedura di valutazione;

■ e comunque non oltre il 31 marzo 2027.

Non si tratta di una proroga generalizzata: chi non ha né l'attestato né l'istanza presentata entro il

25 settembre non può più intervenire.

 

Cosa deve verificare il datore di lavoro


Chi affida la manutenzione a un'impresa esterna deve controllare chi esegue l'intervento, non solo

che sia stato fatto. In particolare deve verificare che:

■ i tecnici che intervengono siano qualificati per le specifiche tipologie di presidio presenti in azienda;

■ l'impresa affidataria sia idonea dal punto di vista tecnico-professionale, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08;

■ gli interventi siano registrati e la documentazione di controlli e manutenzioni sia tenuta aggiornata;

■ le scadenze di controlli e manutenzioni siano rispettate secondo la normativa, le norme tecniche e le indicazioni del fabbricante.

 

Cosa chiedere subito al fornitore


■ l'elenco nominativo dei tecnici che interverranno in azienda;

■ per ciascuno, l'attestato di qualifica con le tipologie di presidio coperte, oppure la prova dell'istanza presentata entro il 25/09/2026;

■ l'impegno a trasmettere l'attestato definitivo appena rilasciato, e comunque entro il 31 marzo 2027.

Una volta ricevuti i documenti, confronta le tipologie indicate con i presidi realmente presenti nella tua sede e conservali insieme alla documentazione del fornitore. Segna in agenda il 31 marzo 2027 per verificare che i tecnici in regime transitorio abbiano ottenuto l'attestato.

Non limitarti alla fattura. Prima di considerare chiusa la manutenzione, verifica chi è intervenuto, su quale presidio, con quale qualifica e cosa ha registrato.


CI PENSIAMO NOI

Come ti aiuta S&I:

Verifichiamo attestati e istanze dei manutentori, controlliamo l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa (art. 26 D.Lgs. 81/08) e ti aiutiamo a tenere aggiornato il registro dei controlli antincendio. Per una verifica guidata usa la nostra check-list fornitore antincendio, disponibile sul sito in versione html o PDF compilabili.

Scarica la check-list in formato HTML o, se preferisci in PDF.

Hai dubbi? Chiamaci allo 0861 252857 (anche WhatsApp)  o scrivi a info@consultingsei.it


Riferimenti: D.M. 1° settembre 2021 (Decreto Controlli) · D.M. 15 luglio 2025 · D.M. 22 settembre 2026 (G.U. n. 222 del 24/09/2026) · D.Lgs. 81/08, art. 26

Contenuto informativo aggiornato al 29/09/2026; non sostituisce la consulenza sul caso specifico.

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