Manutentori antincendio qualificati: cosa cambia dal 26 settembre 2026
Decreto Controlli - D.M. 1/9/2021 e D.M. 22/9/2026
Cosa cambia con il Decreto Controlli e cosa deve verificare l'azienda che affida la manutenzione
Dal 26 settembre 2026 è pienamente operativo l'obbligo di qualificazione dei tecnici che eseguono controlli e manutenzione su impianti, attrezzature e sistemi antincendio. La novità non riguarda solo le ditte di manutenzione: anche il datore di lavoro che affida il servizio deve sapere chi interviene sui propri presidi e con quale qualifica.
26/09/2026: obbligo di qualifica in vigore
31/03/2027 : fine del regime transitorio
Cosa cambia
Con la scadenza del 25 settembre 2026 è entrato pienamente in vigore l'art. 4 del D.M. 1° settembre 2021, il cosiddetto Decreto Controlli. Da ora controllo e manutenzione dei presidi antincendio possono essere svolti solo da un Tecnico Manutentore Qualificato, con attestato rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dopo una valutazione.
La qualifica non è generica: vale per le specifiche tipologie di presidio per cui il tecnico è stato valutato, come estintori, reti idranti, porte tagliafuoco e impianti di rivelazione e allarme. Un tecnico qualificato per gli estintori, ad esempio, non è per questo abilitato a intervenire sulle porte tagliafuoco.
Il regime transitorio fino al 31 marzo 2027
Il D.M. 22 settembre 2026 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2026) ha introdotto nel Decreto Controlli l'art. 6-bis, che prevede una disposizione transitoria. I tecnici che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza di valutazione possono continuare a operare:
■ solo per le tipologie di presidio indicate nell'istanza;
■ fino alla conclusione della procedura di valutazione;
■ e comunque non oltre il 31 marzo 2027.
Non si tratta di una proroga generalizzata: chi non ha né l'attestato né l'istanza presentata entro il
25 settembre non può più intervenire.
Cosa deve verificare il datore di lavoro
Chi affida la manutenzione a un'impresa esterna deve controllare chi esegue l'intervento, non solo
che sia stato fatto. In particolare deve verificare che:
■ i tecnici che intervengono siano qualificati per le specifiche tipologie di presidio presenti in azienda;
■ l'impresa affidataria sia idonea dal punto di vista tecnico-professionale, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
■ gli interventi siano registrati e la documentazione di controlli e manutenzioni sia tenuta aggiornata;
■ le scadenze di controlli e manutenzioni siano rispettate secondo la normativa, le norme tecniche e le indicazioni del fabbricante.
Cosa chiedere subito al fornitore
■ l'elenco nominativo dei tecnici che interverranno in azienda;
■ per ciascuno, l'attestato di qualifica con le tipologie di presidio coperte, oppure la prova dell'istanza presentata entro il 25/09/2026;
■ l'impegno a trasmettere l'attestato definitivo appena rilasciato, e comunque entro il 31 marzo 2027.
Una volta ricevuti i documenti, confronta le tipologie indicate con i presidi realmente presenti nella tua sede e conservali insieme alla documentazione del fornitore. Segna in agenda il 31 marzo 2027 per verificare che i tecnici in regime transitorio abbiano ottenuto l'attestato.
Non limitarti alla fattura. Prima di considerare chiusa la manutenzione, verifica chi è intervenuto, su quale presidio, con quale qualifica e cosa ha registrato.
CI PENSIAMO NOI
Come ti aiuta S&I:
Verifichiamo attestati e istanze dei manutentori, controlliamo l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa (art. 26 D.Lgs. 81/08) e ti aiutiamo a tenere aggiornato il registro dei controlli antincendio. Per una verifica guidata usa la nostra check-list fornitore antincendio, disponibile sul sito in versione html o PDF compilabili.
Scarica la check-list in formato HTML o, se preferisci in PDF.
Hai dubbi? Chiamaci allo 0861 252857 (anche WhatsApp) o scrivi a info@consultingsei.it
Riferimenti: D.M. 1° settembre 2021 (Decreto Controlli) · D.M. 15 luglio 2025 · D.M. 22 settembre 2026 (G.U. n. 222 del 24/09/2026) · D.Lgs. 81/08, art. 26
Contenuto informativo aggiornato al 29/09/2026; non sostituisce la consulenza sul caso specifico.
